- Autonomia e indipendenza
I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l’effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all’OdV. Tali requisiti devono essere valutati tenendo conto della struttura e delle caratteristiche organizzative della Società, assicurando che i componenti dell’OdV, pur potendo svolgere anche ruoli operativi all’interno dell’ente, siano in grado di esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e autonomo.
In tal caso, è necessario evitare situazioni che possano compromettere l’indipendenza di giudizio dell’OdV, sia nel suo complesso sia nei singoli membri, prestando particolare attenzione alla gestione di potenziali conflitti di interesse (tra cui legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica).
In tale prospettiva, è essenziale che l’attribuzione di compiti o responsabilità operative ai membri dell’OdV non comprometta, in concreto, la loro capacità di svolgere con autonomia ed efficacia l’attività di vigilanza. La presenza di componenti interni all’organizzazione che ricoprono anche ruoli operativi è compatibile con l’incarico, a condizione che siano adottati adeguati presìdi organizzativi e gestionali volti a prevenire situazioni di conflitto di interesse e a garantire l’indipendenza del giudizio e dell’azione dell’OdV.
Tali requisiti si possono ottenere garantendo all’OdV la più elevata indipendenza gerarchica, prevedendo un’attività di reporting al Vertice Aziendale, ovvero al Presidente, Vice Presidente, all’Amministratore Delegato, ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
Al fine di assicurare che la configurazione di una composizione dell’OdV mista – ovvero con la compresenza di membri esterni ed interni – non pregiudichi tali requisiti, la Società ha introdotto specifiche misure compensative, formalizzate nel presente Modello, volte a garantire trasparenza informativa, vigilanza effettiva e autonomia operativa dell’Organismo. In tal modo, la Società persegue un assetto dell’OdV coerente con i principi della normativa, capace di coniugare l’efficienza operativa con la necessaria indipendenza di quest’ultimo.
- Professionalità
L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio.
- Continuità d’azione
L’OdV deve:
- lavorare costantemente per vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri d’indagine, anche con il supporto di consulenti esterni;
- curare l’attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.
A tali fini, l’Organismo di Vigilanza opera sulla base di un Regolamento Interno, adottato e aggiornato a cura del medesimo, che disciplina in dettaglio le modalità operative dell’organo, inclusi convocazioni, quorum deliberativi, verbalizzazione e gestione delle informazioni. Il Regolamento definisce altresì i criteri e le modalità di gestione di potenziali conflitti d’interesse, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo per il componente interno di astenersi dalla partecipazione a discussioni e decisioni su tematiche che riguardino direttamente la propria funzione o su cui vi siano ragionevoli dubbi di interferenza.
10.2 Composizione e Nomina dell’Organismo di Vigilanza
L’OdV resta in carica per il periodo definito dall’ organo dirigente nell’atto di nomina ed è rieleggibile.
La sostituzione di uno o più componenti dell’OdV prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:
- la volontaria rinuncia da parte dell’OdV;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione e revoca di cui al successivo paragrafo 10.3.
L’organo dirigente della Società stabilisce, per l’intera durata della carica, il compenso annuo spettante all’Organismo di Vigilanza.
All’Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuale, stabilito con delibera dall’ organo dirigente, affinché l’OdV medesimo possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere all’ organo dirigente risorse ulteriori rispetto al fondo di dotazione, utili a consentirne la normale operatività e lo svolgimento delle analisi e delle indagini ritenute necessarie per la verifica dell’adeguatezza del Modello Organizzativo.
Nei casi di decadenza, sospensione e revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza, l’organo dirigente provvede a reintegrarne la composizione.
L’OdV si intende comunque decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l’organo dirigente provvede a nominare i nuovi componenti.
Nel caso di nomina di un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, l’OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L’adozione di tale Regolamento è portata a conoscenza dell’organo dirigente alla prima seduta utile.
10.3 Cause di (In)eleggibilità, Revoca, Decadenza e Sospensione dell’Organismo di Vigilanza
- Ineleggibilità e decadenza
Fermo restando l’accertamento da parte dell’organo dirigente come di seguito indicato, non possono assumere il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza e se nominati decadono dall’ufficio coloro che:
- abbiano relazioni di parentela entro il II grado o coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) con componenti dell’organo dirigente e del Collegio Sindacale, nonché con soggetti apicali della Società;
- si trovino in situazioni di conflitti di interesse effettivo o non gestibile, con la Società e/o le sue controllate, tali da compromettere in modo concreto e oggettivo l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
- siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da comportare il controllo o un’influenza notevole sulla Società, anche ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
- svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- siano sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
- per la commissione di uno dei reati richiamati dal Decreto Legislativo;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile o per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare e/o dal Codice della Crisi d’Impresa;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle di cui sopra.
Ai fini dell’applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., fatti comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445, comma secondo, c.p.p.
Sarà cura dell’OdV comunicare tempestivamente all’organo dirigente l’insorgere di cause di decadenza.
Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza, l’organo dirigente, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri componenti dell’OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza del componente.
Nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all’OdV.
La delibera di decadenza dovrà essere comunicata all’Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza:
- la condanna con sentenza non definitiva per i reati indicati alla lettera g) tra le cause di ineleggibilità e decadenza;
- l’essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
Ove si verifichi una delle sopra citate cause di sospensione, l’organo dirigente, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di sospensione del componente.
Nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all’OdV.
La delibera di sospensione dovrà essere comunicata all’Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.
Costituiscono cause di revoca dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello Organizzativo;
- violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell’OdV, ove adottato;
- l’assenza a tre o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell’arco di dodici mesi consecutivi;
- il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l’indipendenza o l’autonomia di giudizio del componente;
- una sentenza di condanna irrevocabile della Società ai sensi del Decreto Legislativo o una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, passata in giudicato, ove risulti dagli atti una “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o una sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato, emessa nei confronti di uno dei membri dell’OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.
Ove si verifichi una delle sopra citate cause di revoca, l’organo dirigente, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di revoca del componente.
Nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all’OdV.
La delibera di revoca dovrà essere comunicata all’Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.
Nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche da dipendenti della Società, il licenziamento del dipendente che faccia parte dell’OdV, per tutta la durata dell’attribuzione e per i sei mesi successivi alla cessazione della stessa, oltre che per dimissioni, potrà avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo ai sensi di legge, e sarà, in tali ultimi due casi, debitamente motivato. La cessazione del rapporto di lavoro con la Società del soggetto interno, a qualsiasi causa dovuta, determina la contemporanea decadenza dall’incarico di componente dell’OdV, salvo diversa delibera dell’organo dirigente.
10.4 Atti di Verifica dell’Efficacia e dell’Adeguamento Costante del Modello Organizzativo e Piano di Intervento
L’OdV deve verificare periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo. In particolare, sono previste:
- verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- verifica della Parte Speciale e dei Protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione della Parte Speciale e dei Protocolli del presente Modello Organizzativo;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle Segnalazioni pervenute;
- aggiornamento periodico dell’attività di Risk Assessment finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell’organizzazione ovvero del business della Società, così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto Legislativo.
Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l’OdV presenta annualmente all’organo dirigente il proprio Piano di Intervento, informandolo circa le attività che prevede di svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L’Organismo di Vigilanza può comunque effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti “controlli a sorpresa”).
Nell’attuazione del Piano di Intervento, l’OdV adotta procedure utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo, che saranno comunicate alle Funzioni aziendali interessate, e può istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche. In caso di circostanze particolari (ad esempio, contestazioni di ripetute Violazioni), l’OdV avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.
In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente all’attività svolta dalle singole unità organizzative e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informato il responsabile dell’unità organizzativa interessata.
L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può portare all’attenzione del responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la Violazione eventuali osservazioni e/o suggerimenti.
L’attività svolta dall’OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza hanno facoltà di accedere liberamente e direttamente alla documentazione rilevante ai fini delle attività svolte, senza necessità di preventiva intermediazione del componente interno. Tale accesso si estende, previa comunicazione formale, anche ai responsabili delle principali Funzioni Aziendali coinvolte nei Processi a Rischio, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, ai quali i componenti esterni possono rivolgersi direttamente per ottenere chiarimenti o approfondimenti su specifiche attività.
L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell’eventuale insorgenza di nuovi Processi a Rischio, propone all’organo dirigente gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.
Per l’attività di verifica, l’OdV può avvalersi del supporto di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.
Nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza, è prevista la possibilità di convocare, anche con cadenza periodica, riunioni riservate ai soli componenti esterni, con o senza il supporto dei consulenti esterni nominati dall’Organismo stesso, nonché della Società di Revisione. Tali sessioni potranno essere convocate qualora suddetti componenti lo ritengano necessario, anche al fine di approfondire tematiche che coinvolgano direttamente le attività svolte dalla Funzione del componente interno e, in tal caso, potenzialmente soggetta a conflitto d’interessi.
10.5 Flussi Informativi dell’OdV
- Ineleggibilità e decadenza
Ai fini dell’efficace vigilanza sull’attuazione del Modello Organizzativo i Destinatari, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza così come indicati nel Modello Organizzativo e riepilogati nell’Allegato 4 “Elenco Flussi Informativi all’Organismo di Vigilanza” (di seguito i “Flussi Informativi”).
I Flussi Informativi possono essere inoltrati con le seguenti modalità:
In ogni caso all’OdV sono conferiti tutti i poteri ai sensi del Modello Organizzativo per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia ai Destinatari. I Destinatari dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all’OdV.
Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all’OdV.
Oltre ai Flussi Informativi come indicati nel Modello Organizzativo, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all’Organismo di Vigilanza:
- ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della Società;
- le operazioni societarie straordinarie della Società;
- ogni nuova attività aziendale o apertura di stabilimento;
- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l’aggiornamento del Modello Organizzativo.
Al fine di garantire ai componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza un livello informativo pieno, dettagliato e aggiornato, la Società assicura l’attivazione di specifici Flussi Informativi, provenienti direttamente dalle Funzioni Aziendali coinvolte nei Processi a Rischio, con scadenze periodiche indicate nell’Allegato “Elenco Flussi Informativi all’Organismo di Vigilanza”.
10.5.1 Composizione e Nomina dell’Organismo di Vigilanza
Tutti i Flussi Informativi inviati all’OdV sono trattati e conservati dall’OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).
10.6 Segnalazioni di Violazioni – Whistleblowing
I Destinatari che decidono di effettuare una Segnalazione di Violazione devono attenersi alle modalità esposte nella Procedura Whistleblowing.
In particolare, le Segnalazioni interne possono essere effettuate con le seguenti modalità:
10.7 Informazioni dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Sociali
L’OdV riferisce direttamente all’organo dirigente in ordine alle tematiche inerenti al Modello Organizzativo.
L’OdV informa, anche per iscritto, l’organo dirigente in merito all’applicazione e all’efficacia del Modello Organizzativo almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, nonché l’eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.
L’OdV potrà essere convocato dall’organo dirigente per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso.
L’OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dall’organo dirigente ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a Violazioni o richiedere l’attenzione su criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello Organizzativo. In caso di necessità e/o urgenza l’OdV potrà conferire direttamente con il Presidente o l’Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione.
L’OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.
10.8 Informazioni dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Sociali
L’Organismo di Vigilanza convoca periodicamente – e in ogni caso prima dell’approvazione del bilancio, come raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria – riunioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nel corso dei quali approfondire le principali attività poste in essere nell’ambito delle rispettive competenze ed i rilievi eventualmente emersi. A tali incontri potranno essere invitate le Funzioni aziendali di volta in volta interessate con riferimento alle tematiche oggetto di analisi.